DURC
DURC ON LINE
Dal 01/07/2015 il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “DURC ON LINE”, accedendo alle aree riservate, con le proprie utenze dispositive, dei siti Inail e Inps, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo pec al quale ricevere comunicazioni inerenti la richiesta.
QUADRO NORMATIVO
- art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante ”semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 – “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19/06/2015, avente ad oggetto il D.M. 30/01/2015 – Durc on line prime istruzioni operative
- Decreto 23/02/2016 recante modifiche al decreto 30/01/2015
SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA:
- Impresa-lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega degli stessi, chiunque vi abbia interesse
- Soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. B) DPR 207/2010
- Organismi attestazione SOA
- Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma, 9 del D.Lgs. 81/2008
- Amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi
- Banche o intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del D.L. N. 185/2008 (conv. Da L. n. 2/2009) e dell’art. 37 comma 7 bis del D.L. n. 66/2014 (conc. Da L. n. 89/2014)
I soggetti abilitati possono verificare in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’edilizia, delle Casse edili
VERIFICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
In caso di esito positivo della verifica, il sistema genera un documento in formato pdf denominato DURC ON LINE che ha una validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Durante il periodo di validità del documento, i soggetti che effettueranno la consultazione saranno rinviati allo stesso documento.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale gli enti trasmettono tramite pec all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare contenente indicazione analitica della cause di irregolarità rilevate da ciascun ente attribuendo un termine di 15 giorni dalla notifica per la regolarizzazione. L’invito a regolarizzare ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il suddetto termine.
La regolarizzazione produrrà l’emissione del documento in pdf Durc on line, dal sistema presso il quale l’interrogazione è stata effettuata.
In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, il risultato negativo della verifica è comunicato a tutti i soggetti che hanno effettuato l’interrogazione. Il documento deve contenere le cause di irregolarità e gli importi a debito, affinchè le pubbliche amministrazioni, possano attivare l’intervento sostitutivo previsto dalla L. 98/2013.
REQUISITI DI REGOLARITA’
La verifica della regolarità in tempo reale, per le imprese iscritte, riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica. La regolarità sussiste anche nei casi di:
- Rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dal Comitato della Bilateralità
- Sospensione dell’attività dell’impresa regolarmente comunicata alla Cassa edile competente
- Scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate pari a euro 150.00
- Imprese di nuova costituzione, per le quali l’obbligo contributivo non risulti scaduto alla data della verifica della regolarità
- Sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative
Qualora l’impresa non sia censita dal sistema delle Casse edili, in relazione all’obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà considerata irregolare.
PRIMO PIANO
Ministero del Lavoro Circolare n.35/2010 su validità durc
Legge n.2 del 29/1/2009 – Le Stazioni Pubbliche Appaltanti devono richiedere il DURC d’ufficio
Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
CIRCOLARE N° 5/2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL DURC
NUOVO DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 24/10/2007 SUL DURC PUBBLICATO IN G.U. IL 30/11/2007
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 20/11/2007
DELIBERA N. 2/2015 COMITATO DELLA BILATERALITA’
COMUNICATI
Profilazione utenze stazioni appaltanti e SOA su portale INAIL
Le ultime novità sul DURC aggiornamento al marzo 2008
Le ultime novità sul DURC aggiornate al settembre 2007 riepilogate in sintesi
Regolarità contributiva nei lavori pubblici – novità
Informazioni tecniche sulla procedura D.U.R.C
MODULISTICA
Modulo per comunicazione inizio lavori privati
Modulistica per comunicazione appalti per gli enti pubblici
ESTRATTI DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
- Legge Regionale Toscana n.38 del 13/7/2007
- Legge 51/2006
La Legge che stabilisce la validità di tre mesi per i DURC rilasciati per lavori privati - Convenzione DURC del 15/4/2004
- Circolare nazionale sul DURC del 12/7/2005
- Legge 20/5/1970 N.300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l’esecuzione di opere pubbliche ai fini dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro
“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche
Legge quadro in materia di lavori pubblici
“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”
Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell’articolo 8,comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109
- L.R. Toscana 28 gennaio 2000, n. 8
- MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – CIRCOLARE 1° marzo 2000 n. 182/400/93 prot.
Oggetto: D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni – Prime indicazioni interpretative ed operative
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
circolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 prot. n. VII/3/I/757
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” Nota Ministero del Lavoro prot. 848 del 14/7/2004
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di occupazione e mercato del lavoro”
per l’applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”